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febbraio: 2012
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Archivio per la categoria ‘Diritto internazionale’

Nella negoziazione e formalizzazione di una transazione commerciale con una controparte straniera è necessaria la redazione di un contratto di compravendita internazionale, ossia un contratto avente ad oggetto la vendita internazionale di beni mobili.
La vendita internazionale di beni mobili è disciplinata da regole giuridiche uniformi che tengono conto della prassi commerciale e che sono state recepite da molti paesi, compresa l’Italia.
Nel diritto italiano la materia dei contratti internazionali è disciplinata dalla Convenzione di Vienna, elaborata dall’UNCITRAL ed entrata in vigore il 1 gennaio 1988, e dalla legge italiana articolo 1470 ss. del codice civile per le questioni non coperte dalla convenzione.
La convenzione di Vienna si applica a tutte le vendite di beni mobili tra parti aventi sede in stati diversi che hanno aderito alla convenzione, e non si applica alle prestazioni di servizi ed agli appalti.
In merito alla legge applicabile occorre distinguere a seconda che la controparte appartenga o meno ad uno stato aderente alla convenzione: se la controparte è residente in uno stato contraente allora l’applicazione delle convenzione è automatica; se la controparte appartiene ad uno stato che non ha invece aderito alla convenzione allora questa troverà applicazione solo se le norme di diritto internazionale privato portano ad applicare la legge di un paese contraente.
Check-list per la redazione del contratto internazionale di vendita

  1. Quale forma?

- Condizioni generali di vendita. Si tratta di una serie di regole stabilite con i clienti o i fornitori abituali che valgono per tutte le singole vendite o acquisti che verranno effettuate. Hanno il vantaggio di evitare di discutere ogni volta su garanzie, termini di resa, foro competente ecc., ma presentano lo svantaggio della difficoltà di farle accettare per iscritto all’altra parte.

- Contratto ad hoc. Si presenta quando non sono previste condizioni generali di vendita e si sta trattando un’operazione minimamente rilevante per l’ammontare del corrispettivo o la complessità del prodotto. I punti da regolare sono gli stessi delle condizioni generali di vendita con la precauzione aggiuntiva di prevedere con accuratezza il collegamento tra consegna, qualità e pagamento.

- Conferma d’ordine. In caso di ordini occasionali di importo o complessità non rilevante è consigliabile inviare per fax una conferma d’ordine richiedendo l’accettazione, che può consistere anche nel semplice riferimento al numero o alla data del documento inviato.

  1. Quali problemi?

- Qualità. Nel caso in cui le parti non prevedano nulla nel loro contratto la convenzione di Vienna stabilisce che la responsabilità del venditore sulla qualità dei beni venduti sorge quando questi sono inidonei all’uso al quale servono abitualmente. Il compratore deve quindi esaminare i beni entro due anni da quando gli sono stati consegnati e denunziare al venditore il difetto di conformità.

- Consegna. Se le parti non stabiliscono nulla nel contratto, secondo la Convenzione di Vienna il compratore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto quando ha fissato un termine supplementare per la consegna e questo non è stato rispettato o quando può dimostrare che il ritardo lo priva di ciò che aveva diritto di aspettarsi.
- Pagamenti. Le modalità di pagamento rappresenta uno di quegli elementi che le parti solitamente stabiliscono espressamente nel testo contrattuale.

  1. Quali clausole?
    - Garanzia di idoneità del prodotto. Quando è possibile è utile prevedere delle procedure di accettazione, che eliminano il 90% delle possibili contestazioni, e redigere una clausola di limitazione della garanzia di conformità.
    - Norme tecniche e certificati di qualità. E’ sempre possibile prevedere nel contratto una clausola che garantisca il compratore soltanto per la rispondenza dei propri prodotti agli standard richiesti dalla legge italiana e non anche alle eventuali normative nazionali.
    - Ritardi consentiti. E’ utile stabilire nel contratto un periodo di ritardo consentito, oltre che una clausola di forza maggiore.
    - Incoterms. E’ opportuno che le parti facciano espressamente riferimento nel contratto agli usi uniformi sul passaggio dei rischi relativi alla merce.

- Modalità di pagamento/garanzie.

- Prezzo/revisione prezzo.
- Forza maggiore e/o hardship. Si tratta di una tecnica elaborata al fine di salvare il contratto adattandolo alle nuove circostanze che hanno reso più gravosa la prestazione di una delle parti.

- Accettazione del prodotto.
- Legge applicabile o lex marcatoria. Normalmente viene scelta la legge del paese di una delle parti. E’ opportuno che quando si accetta la legge del paese straniero ci si informi sulle conseguenze pratiche di tale scelta presso un esperto. Tuttavia negli ultimi anni si è registrato un aumento della pratica di sottoporre il contratto internazionale alla lex marcatoria o ai principi del diritto del commercio internazionale.
- giudice o arbitro mediatore. La scelta in questo caso può ricadere sia sul giudice del paese di una delle due parti che su giudici privati (arbitri), che hanno il vantaggio della rapidità con cui giunge alla decisione finale, poiché non è previsto un secondo grado di giudizio.

Mancata conformità della merce acquistata: come e quando contestarla

La certezza delle relazioni commerciali internazionali, fondamentale per lo sviluppo dei traffici internazionali, è un’esigenza che si riflette nell’attenzione rivolta alla questione della mancata conformità della merce oggetto di rapporti di compravendita.

Si tratta del problema di come l’acquirente possa effettivamente tutelarsi da una partita di merce difettosa.
La normativa di merito lascia aperta la porta dell’ambiguità. La Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna sulla vendita regola la materia agli articoli 35 e seguenti: il compratore che riceve beni difettosi perderà il proprio diritto di garanzia e, pertanto, il conseguente risarcimento dei danni subiti se non denunzi il difetto al venditore entro un “tempo ragionevole” dal momento in cui li ha scoperti o li avrebbe dovuti scoprire. La tutela del compratore diventa subordinata ad un requisito alquanto elastico nella sua definizione, quale la ragionevolezza.
A sopperire tale incertezza la giurisprudenza nazionale e straniera ha sempre volto lo sguardo al caso concreto, in specie alle circostanze che hanno connotato il rapporto di compravendita in questione e alla determinata natura del bene acquistato.

In tal senso, si dovrà certo considerare di breve durata il periodo temporale entro cui poter denunciare le difformità dei prodotti, quando questi siano deperibili. Si tenderà invece a posticipare il termine per la denuncia qualora i beni siano di una determinata natura tale da occultare i difetti e renderli evidenti solo nel momento successivo della loro lavorazione.

Tuttavia, la prassi giurisprudenziale, al di fuori di tali peculiari fattispecie, è orientata nel ritenere il periodo entro cui debba pervenire la denuncia pari ad un mese dalla consegna della merce; consegna che rappresenta il momento in cui il compratore deve assolvere il proprio onere di controllo della merce ricevuta.

La denuncia delle difformità, oltre a dover pervenire al venditore tempestivamente, deve essere connotata dalla specifica descrizione, per quanto possibile, della natura dei difetti. Pertanto, non si ritiene avvenuta la denunzia quando il compratore si limiti ad asserire che i prodotti acquistati abbiano creato problemi o che siano difettosi in tutte le loro parti o altre generiche considerazioni; la denuncia, sebbene libera nella sua forma orale o scritta che sia, deve consentire al venditore di conoscere dello specifico difetto al fine eventuale di espletare un’attività di conformazione.

Peraltro, è d’obbligo rammentare che sul compratore incombe l’onere di provare l’esistenza delle difformità lamentate nonché l’eventuale difficoltà della loro riconoscibilità; difficoltà; che consente di prolungare quell’arco di tempo “ragionevole” entro il quale deve compiersi la denuncia. L’onere probatorio non è espressamente sancito dalla Convenzione, ma certo desumibile da questa come anche da molti ordinamenti nazionali, tra cui lo stesso italiano. Si tratta dell’onere che incombe generalmente sull’attore che vuole vedersi riconosciuto un proprio diritto come anche sulla parte adempiente che agisce nei confronti dell’altra inadempiente, dovendo provare la mancata prestazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, può risultare utile in una compravendita internazionale adottare alcune precauzioni.

In ordine all’onere probatorio testé indicato, certo giova all’acquirente la conservazione di almeno uno dei prodotti acquistati, che funga da campione; esso permetterà di facilitare la dimostrazione concernente l’esistenza dei difetti e la loro natura. Quest’ultimo elemento rileva al fine di poter giustificare un eventuale ampio lasso di tempo trascorso tra il ricevimento dei beni e la denuncia delle difformità. Un campione merceologico potrà, infatti, evidenziare al giudice la presenza di vizi di difficile riscontro e, quindi, l’impossibilità per il compratore di scoprirli con i normali metodi ispettivi in epoca antecedente alla propria denuncia.

In merito alla tempestività; della denuncia, risulterebbe conveniente che le parti contraenti del rapporto di compravendita prevedano direttamente il termine entro il quale il compratore deve effettuare la comunicazione dei difetti per non decadere dal proprio diritto di garanzia. La regola normativa della Convenzione di Vienna che sancisce un “tempo ragionevole” dalla scoperta per informare il venditore della mancata conformità della merce acquistata ha, di fatti, natura derogabile dalla volontà delle parti. Tale volontà deve essere espressione di entrambe le parti e, pertanto, non produce alcun effetto, in quanto unilaterale, l’eventuale indicazione di un determinato termine di decadenza che il venditore apponga nelle proprie fatture, spesso nella prassi un mese.

Tali cautele sono certo tutte auspicate nell’interesse sia dell’acquirente, per evitare la decadenza dal proprio diritto di garanzia, sia di entrambe le parti, per rendere i rapporti di vendita internazionali meno onerosi e di sicuro esito.

Traduzione

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Si effettuano ASSEVERAZIONI delle traduzioni presso il Tribunale di Verona e LEGALIZZAZIONI di documenti presso la Procura della Repubblica di Verona.
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