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febbraio: 2012
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Archivio per la categoria ‘Asseverazione e legalizzazione’

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, provvede, per delega del Ministro degli Affari Esteri, alla “legalizzazione” delle firme. La legalizzazione consiste nell’attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa. Vengono legalizzati i documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari estere affinché abbiano valore in Italia e i documenti e atti prodotti in Italia affinché abbiano valore all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione ma, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale. La procedura di legalizzazione è immediata: la Prefettura – U.T.G. controlla che la firma che appare sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro.

NB: i documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla (“Apostille”) che prevede un timbro speciale attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante:

Andorra Antigua e Barbuda Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahamas Barbados Belize Belgio Bielorussia Bosnia-Erzegovina Botswana Brunei Bulgaria Cipro Colombia Croazia Dominica El Salvador Estonia Federazione Russa Fiji Finlandia Germania Giappone Gran Bretagna Grecia Grenada Honduras Hong Kong Isole Marshall Irlanda Italia Israele Kazakhistan Lesotho Lettonia Liberia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macao Macedonia Malawi Malta Mauritius Messico Monaco Namibia Niue Norvegia Nuova Zelanda Olanda Panama Portogallo Repubblica Ceca Romania Saint Kitts e Nevis Saint Vincent e Grenadine Samoa San Marino Santa Lucia Seychelles Serbia e Montenegro Slovacchia Slovenia Spagna Suriname Svezia Svizzera Swaziland Stati Uniti d’America Sud Africa Tonga Turchia Trinidad e Tobago Ucraina Ungheria Venezuela

Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanza consolare di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.
Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri. (http://itra.esteri.it)

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968:
Austria Cipro Francia Germania Gran Bretagna (estesa all’isola di Man) Grecia Irlanda Liechtenstein Lussemburgo Malta Norvegia Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba) Polonia Portogallo Repubblica Ceca Repubblica Moldova Spagna Svezia Svizzera Turchia

Requisiti: nessuno; l’interessato o altra persona incaricata possono presentare il documento da legalizzare.

Documentazione necessaria:
Solo l’atto da legalizzare e gli eventuali allegati.

Competenza della legalizzazione delle firme:
- della Procura della Repubblica: atti firmati dai Notai e dai Funzionari di Cancelleria e dagli Uffici Giudiziari;
- di competenza della Prefettura – U.T.G.: tutti gli altri atti.

Costo del Servizio:
Gli atti e i documenti a valere in Italia, rilasciati da una Rappresentanza diplomatica o consolare presente sul territorio italiano sono soggetti a marca da bollo da €. 14,62

Normativa di riferimento:
- Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, artt. 17 e 18
- Legge 4 gennaio 1968, n. 15 modificata dal Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 33
- Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
- Legge 24.4.1990, n.106 – Ratifica Convenzione di Bruxelles
- Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello Stato civile)

La legalizzazione consiste nell’attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa.

Erogazione del servizio: La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, provvede, per delega del Ministro degli Affari dell’Estero, alla legalizzazione delle firme. La “legalizzazione” consiste nell’attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento , nonché dell’autenticità della firma stessa. Vengono legalizzati i documenti rilasciati da Autorità estere (anche le rappresentanze diplomatiche e consolari) affinché abbiano valore in Italia e i documenti e atti prodotti in Italia affinché abbiano valore all’estero. La procedura di legalizzazione è immediata: l’ufficio della Prefettura – U.T.G. controlla che la firma che appare sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro. In caso affermativo, viene subito apposto il timbro di legalizzazione. In caso negativo, viene richiesto via fax all’ente che ha emanato l’atto il nominativo della persona autorizzata alla firma e, una volta conosciute le informazioni necessarie, viene disposta la legalizzazione del documento.

Requisiti: nessuno. L’interessato o altra persona incaricata possono presentare il documento da legalizzare.

Adempimenti richiesti: La legalizzazione di firme su tutti i documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono di competenza dell’U.T.G.
A questa regola fanno eccezione gli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e degli Uffici Giudiziari per la cui legalizzazione, invece, è competente la Procura della Repubblica.

Documentazione da presentare: Solo l’atto da legalizzare e gli eventuali allegati.

Modalità e tempi di erogazione: Legalizzazione o Apostille in giornata o al massimo entro 5 giorni

Normativa di riferimento :
- Legge 4/1/1968 n. 15 ( cfr. circolare n. 778/8/81 del 21 ottobre 1968 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificata D.P.R. 28/12/2000 n° 445;
Artt. 17 e 18 Convenzione dell’ Aja del 5/10/1961)
- Circolare MIACEL 26/03/2001 n. 2 (registrazione e legalizzazione degli atti)
- Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
- D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e legalizzazione degli atti)

L’asseverazione (giuramento) della traduzione di un documento viene richiesta quasi sempre per diplomi, certificati, attestati, nonché per atti legali, contratti, lettere di incarico e in generale in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale.

Erogazione del servizio: Il Tribunale. Il verbale di giuramento al Tribunale deve essere reso dalla persona che ha eseguito la traduzione e che quindi ne assume la responsabilità. Di norma il giuramento può essere prestato contestualmente alla presentazione della traduzione.

Requisiti: nessuno. Il traduttore deve presentare personalmente il documento da asseverare accompagnato dall’originale da cui è stato ricavato.

Adempimenti richiesti: La asseverazione di una traduzione è di competenza del Tribunale, all’interno del quale esiste una apposita Cancelleria per le asseverazioni.

Documentazione da presentare: il documento originale e il documento tradotto da asseverare.

Costi di cancelleria: Sulla traduzione va applicata, ogni quattro pagine, una marca giudiziaria.

Modalità e tempi di erogazione: in giornata

Traduzione

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Si effettuano ASSEVERAZIONI delle traduzioni presso il Tribunale di Verona e LEGALIZZAZIONI di documenti presso la Procura della Repubblica di Verona.
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