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febbraio: 2011
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Archivio per febbraio, 2011

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, provvede, per delega del Ministro degli Affari Esteri, alla “legalizzazione” delle firme. La legalizzazione consiste nell’attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa. Vengono legalizzati i documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari estere affinché abbiano valore in Italia e i documenti e atti prodotti in Italia affinché abbiano valore all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione ma, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale. La procedura di legalizzazione è immediata: la Prefettura – U.T.G. controlla che la firma che appare sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro.

NB: i documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla (“Apostille”) che prevede un timbro speciale attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante:

Andorra Antigua e Barbuda Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahamas Barbados Belize Belgio Bielorussia Bosnia-Erzegovina Botswana Brunei Bulgaria Cipro Colombia Croazia Dominica El Salvador Estonia Federazione Russa Fiji Finlandia Germania Giappone Gran Bretagna Grecia Grenada Honduras Hong Kong Isole Marshall Irlanda Italia Israele Kazakhistan Lesotho Lettonia Liberia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macao Macedonia Malawi Malta Mauritius Messico Monaco Namibia Niue Norvegia Nuova Zelanda Olanda Panama Portogallo Repubblica Ceca Romania Saint Kitts e Nevis Saint Vincent e Grenadine Samoa San Marino Santa Lucia Seychelles Serbia e Montenegro Slovacchia Slovenia Spagna Suriname Svezia Svizzera Swaziland Stati Uniti d’America Sud Africa Tonga Turchia Trinidad e Tobago Ucraina Ungheria Venezuela

Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanza consolare di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.
Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri. (http://itra.esteri.it)

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968:
Austria Cipro Francia Germania Gran Bretagna (estesa all’isola di Man) Grecia Irlanda Liechtenstein Lussemburgo Malta Norvegia Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba) Polonia Portogallo Repubblica Ceca Repubblica Moldova Spagna Svezia Svizzera Turchia

Requisiti: nessuno; l’interessato o altra persona incaricata possono presentare il documento da legalizzare.

Documentazione necessaria:
Solo l’atto da legalizzare e gli eventuali allegati.

Competenza della legalizzazione delle firme:
- della Procura della Repubblica: atti firmati dai Notai e dai Funzionari di Cancelleria e dagli Uffici Giudiziari;
- di competenza della Prefettura – U.T.G.: tutti gli altri atti.

Costo del Servizio:
Gli atti e i documenti a valere in Italia, rilasciati da una Rappresentanza diplomatica o consolare presente sul territorio italiano sono soggetti a marca da bollo da €. 14,62

Normativa di riferimento:
- Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, artt. 17 e 18
- Legge 4 gennaio 1968, n. 15 modificata dal Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 33
- Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
- Legge 24.4.1990, n.106 – Ratifica Convenzione di Bruxelles
- Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello Stato civile)

EXW – FRANCO FABBRICA
Con la Resa Franco Fabbrica si intende che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.) non sdoganato per l’esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento.
Questo incoterm comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore mentre il compratore deve sopportare tutte le spese e i rischi per prelevare la merce da detti locali.

FCA – FRANCO VETTORE
Con la resa FCA si intende che il vettore effettua la consegna rimettendo la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto. Si faccia particolare attenzione al fatto che il luogo scelto per la consegna è determinante ai fini delle operazioni di caricamento e scaricamento della merce in detto luogo.
Se la consegna viene effettuata nei locali del venditore, quest’ultimo è responsabile del caricamento. Se la consegna viene effettuata in altro luogo, il venditore non è responsabile dello scaricamento.

FAS – FRANCO LUNGO BORDO
Con la resa FAS il venditore effettua la consegna mettendo la merce sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto.
Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.
Si intende quindi che lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

FOB – FRANCO A BORDO
Con la resa FOB il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.
Nel FOB lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

CIF – COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO
Con la resa CIF il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di sbarco.
Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce (come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento) si trasferiscono al compratore.
Nel CIF il venditore deve inoltre fornire un’assicurazione marittima a favore del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

CIP – TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A
Con la resa CIP il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sopportare le spese necessarie perchè la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto.
Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata.
Nel CIP il venditore deve inoltre fornire una copertura assicurativa nei confronti del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

DES – RESO EX SHIP
Nell’Ex Ship il venditore effettua la consegna mettendo la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto.
Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, prima dello scaricamento.

DDU – RESO NON SDOGANATO
Con la resa DDU il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, non sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, ed eccezione di tutte le incombenze doganali, da sostenere, ove occorra, per importazione del paese di destinazione.
Tali incombenze doganali sono a carico del compratore; fanno carico a quest’ultimo anche le spese e i rischi causati dal fatto che egli ometta di sdoganare la merce all’importazione in tempo.

FAD – RESO FRONTIERA
Con la resa FAS il venditore effettua la consegna mettendo la merce sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto.
Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.
Si intende quindi che lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

DEQ – RESO BANCHINA
Il venditore effettua la consegna mettendo la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto.
Il venditore deve sopportare tutte le spese e rischi inerenti al trasporto della merce fino al porto di destinazione e al relativo scaricamento sulla banchina (molo).
Nel DEQ lo sdoganamento della merce all’importazione e il pagamento delle formalità, diritti, tasse e altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione sono a carico del compratore.

DDP – RESO SDOGANATO
Con la resa DDP il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto.
Il venditore deve sopportare le spese e i rischi relativi al trasporto della merce in detto luogo, comprese tutte le incombenze doganali da sostenere ove occorra, per l’importazione nel paese di destinazione.

CFR (C&f) – COSTO E NOLO
Con la resa CFR il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di sbarco.
Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce (come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento) si trasferiscono automaticamente al compratore.
Nel CFR lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

Con la sigla incoterms (international commerce terms) si intendono le regole internazionali fissate per individuare in maniera univoca e oggettiva le responsabilità delle parti in relazione al trasporto e alla consegna delle merci in una transazione commerciale. Questo complesso di regole ha lo scopo di prevenire la possibilità dell’insorgere di costose controversie internazionali dovute a fraintendimenti o lacune in sede contrattuale.
L’emanazione e gli aggiornamenti periodici di queste regole denominate incoterms avviene a cura della Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce – ICC).

In una transazione internazionale di beni, oltre al venditore e al compratore (le parti che pongono in essere la transazione) sono normalmente coinvolti a diverso titolo il trasportatore, l’autorità doganale (per le vendite extra-UE), la compagnia assicurativa. Al venditore e al compratore spetta far fronte agli obblighi verso questi soggetti, vale a dire gli obblighi di copertura dei costi di trasporto, di assicurazione e sdoganamento delle merci. Gli incoterms definiscono in maniera univoca le diverse possibilità di ripartizione di questi obblighi tra venditore e compratore.
In sede contrattuale, venditore e compratore devono quindi concordare l’adozione di uno degli incoterms in vigore. L’adozione di uno degli incoterms vincola quindi le due parti a far fede alla ripartizione dei costi in esso prevista. Non è previsto che le parti concordino una diversa ripartizione dei costi: ciò significa che se il contratto di vendita non specifica a quale degli incoterms vigenti si fa riferimento, in caso di controversia tra le parti l’autorità giudiziaria internazionale ricondurrà il contratto ad uno degli incoterms vigenti.

Gli incoterms sono dunque un elemento fondamentale in una transazione internazionale, ed entrano nel linguaggio comune tra gli operatori. E’ essenziale conoscerli e conoscerne il significato per affrontare la fase di trattativa commerciale. In questa pagina vi offriamo uno schema sintetico.

La versione più recente degli Incoterms emanata da ICC risale al 2000. L’insieme Incoterms 2000 comprende 13 incoterms (dunque 13 diverse modalità di ripartizione degli obblighi di copertura dei costi di trasporto, sdoganamento e assicurazione delle merci), suddivisi in 4 gruppi, che fanno riferimento agli obblighi del venditore rispetto al costo principale, il trasporto:
– gruppo E (da “ex”, partenza) – EXW
- gruppo F (da “free”, cioè trasporto non pagato) – FCA, FAS, FOB
- gruppo C (da “cost”, cioè trasporto pagato) – CFR, CIF, CPT, CIP
- gruppo D (da “delivered”, cioè trasporto pagato fino a …) – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP

TABELLA INCOTERMS 2000

EXW – EX-WORKS
FRANCO FABBRICA (località)
Il venditore consegna le merci presso il proprio magazzino o fabbrica. Il compratore stipula il contratto di trasporto e provvede al ritiro e al caricamento delle merci sul mezzo.

FCA – FREE CARRIER
FRANCO VETTORE (località)
Il venditore consegna le merci al vettore nel luogo convenuto (spesso il proprio magazzino o quello del vettore stesso) provvedendo al caricamento sul mezzo. Il compratore stipula il contratto di trasporto.

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP
FRANCO LUNGOBORDO NAVE (porto imbarco)
Il venditore consegna le merci sulla banchina del porto di partenza della nave sostenendo le relative spese. Il compratore stipula il contratto di trasporto e provvede al caricamento delle merci sulla nave.

FOB – FREE ON BOARD
FRANCO A BORDO (porto imbarco)
Il venditore consegna le merci al porto convenuto di partenza sostenendo le relative spese incluse quelle di caricamento delle merci sulla nave. Il compratore stipula il contratto di trasporto.

CFR – COST AND FREIGHT
COSTO E NOLO (porto destino)
Il venditore stipula il contratto di trasporto e consegna le merci al porto convenuto di destinazione provvedendo allo scaricamento. Le spese di assicurazione delle merci restano invece a carico del compratore.

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT
COSTO, ASSIC. E NOLO (porto destino)
Il venditore stipula il contratto di trasporto e assicurazione delle merci, e consegna le stesse al porto convenuto di destinazione provvedendo allo scaricamento. Il compratore sostiene gli oneri doganali.

CPT – CARRIAGE PAID TO
TRASPORTO PAGATO FINO A (località)
Il venditore consegna la merce ad una località convenuta, stipulando quindi il contratto di trasporto per la relativa tratta e occupandosi dello scaricamento. Il compratore stipula il contratto di trasporto per la tratta successiva e sostiene per intero i costi assicurativi e gli oneri doganali.

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
TRASP. E ASSIC. PAGATI FINO A (località)
Il venditore consegna la merce ad una località convenuta, stipulando quindi il contratto di trasporto per la relativa tratta, occupandosi dello scaricamento, sostenendo il costo di assicurazione delle merci. Il compratore stipula il contratto di trasporto per la tratta successiva e sostiene gli oneri doganali.

DAF – DELIVERED AT FRONTIER
RESO A FRONTIERA (luogo convenuto)
Il venditore consegna la merce ad una frontiera convenuta, stipulando quindi il contratto di trasporto e di assicurazione delle merci. Il compratore si occupa dello scaricamento delle merci e sostiene gli oneri doganali.

DES – DELIVERED EX SHIP
RESO BORDO NAVE (porto destino)
Il venditore consegna la merce a bordo nave, al porto di destino, stipulando quindi il contratto di trasporto. Il compratore si occupa dello scaricamento delle merci e sostiene gli oneri doganali le spese di assicurazione delle merci.

DEQ – DELIVERED EX QUAY
RESO BANCHINA (porto destino)
Il venditore stipula il contratto di trasporto e consegna la merce sulla banchina del porto di destino, occupandosi dello scaricamento e sostenendo gli oneri doganali. Il compratore stipula il contratto di assicurazione delle merci.

DDU – DELIVERY DUTY UNPAID
RESO NON SDOGANATO (luogo convenuto)
Il venditore stipula il contratto di trasporto e consegna la merce non ancora sdoganata al luogo convenuto di destino, solitamente la fabbrica o magazzino del compratore. Il venditore può optare per non assicurare le merci a suo totale rischio. Il compratore sostiene gli oneri doganali.

DDP – DELIVERY DUTY PAID
RESO SDOGANATO (luogo convenuto)
Il venditore stipula il contratto di trasporto e consegna la merce al luogo convenuto di destino – solitamente la fabbrica o magazzino del compratore – sostenendo gli oneri doganali. Il venditore può optare per non assicurare le merci a suo totale rischio.

Il brevetto internazionale, detto PCT (Patent Cooperation Treaty), consente di “prenotare” il brevetto praticamente in tutto il mondo. Con una procedura, inizialmente unitaria, l’Ufficio internazionale procede ad effettuare una ricerca di novità e successivamente, un Esame preliminare internazionale a seguito del quale fornisce al richiedente una valutazione in merito alla possibilità che la domanda di brevetto ha di essere accolta. Una volta completata questa fase, in genere dopo 30 mesi dalla data di priorità, si dovrà entrare nelle fasi nazionali o regionali chiedendo ad ogni nazione di esaminare il brevetto e di concederlo. Da questo momento in poi il brevetto si scinderà in tanti brevetti nazionali che seguiranno ognuno una propria sorte ed un proprio iter.
L’ente presso il quale si presentano le domande di brevetto internazionale è la WIPO, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che ha sede a Ginevra.

La domanda

La domanda può essere presentata entro 12 mesi dal deposito in Italia di una domanda di brevetto italiano o immediatamente, dovendo in quest’ultimo caso tenere alcune precauzioni per evitare di incorrere in sanzioni penali. Il costo per la presentazione della domanda iniziale di brevetto internazionale varia in base al numero degli stati indicati e comprende la preparazione del deposito, le traduzioni e le tasse di deposito e di ricerca. Per scegliere oculatamente, occorre individuare correttamente gli stati che interessano, valutando bene quali sono gli stati nei quali l’invenzione può essere prodotta o commercializzata, considerando altresì di escludere quegli stati nei quali quasi certamente non andremo a fare una causa di contraffazione per i costi eccessivi o per le difficoltà pratiche ad essa relative. Questa decisione varia in ragione del tipo di invenzione.

Gli stati

I 127 stati, al 3 Aprile 2005, che possono essere indicati sono i seguenti:
Albania, Algeria, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Benin, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Ciad, Cina, Cipro, Colombia, Isole Comore, Congo, Costa d’Avorio, Costa Rica, Croazia, Cuba, Danimarca, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Grecia, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Lettonia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Messico, Monaco, Mongolia, Marocco, Mozambico, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Oman, Papua New Guinea, Polonia, Portogallo, Repubblica Centrale Africana, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Repubblica di Moldavia, Repubblica Unita di Tanzania, Regno Unito, Romania, Saint Lucia, Saint Vincent e Granatine, San Marino, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Sri Lanka, Sudan, Svezia, Svizzera, Tajikistan, ex Repubblica slava di Macedonia, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

Costi

La procedura prevista dal PCT è piuttosto complessa e tutte le relazioni con l’Ufficio brevetti internazionale devono essere intrattenute in inglese o in francese o in tedesco. Per ottenere questo brevetto è quindi sconsigliabile procedere da soli essendo quasi indispensabile rivolgersi ad un esperto.

Traduzione

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Si effettuano ASSEVERAZIONI delle traduzioni presso il Tribunale di Verona e LEGALIZZAZIONI di documenti presso la Procura della Repubblica di Verona.
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